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Novità del 01 Gennaio 2014
Per ottenere l’agevolazione “prima casa” sono richiesti determinati requisiti:
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Con l’entrata in vigore delle imposte d’atto, dal 1° gennaio 2014, ai fini dell’imposta di registro sono considerati immobili di lusso le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione ai fini IVA, invece, è rimasto fermo il riferimento agli immobili di lusso come definiti nel Decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969
Per effetto delle modifiche contenute nell’art. 33 del D.Lgs. semplificazioni fiscali, in vigore dal 13 dicembre 2014, anche per usufruire dell’aliquota ridotta del 4%, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, si potrà far riferimento alla categoria catastale degli immobili e saranno considerati di lusso, quindi non agevolabili, le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche.
LEGGE “TUPINI”
Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze.
ABITAZIONI DI “LUSSO”-
Abitazioni di lusso: sono tali quelle che hanno le seguenti caratteristiche di una di quelle 8 categorie sottoelencate: (D.M. 02.08.1969):
1) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville, parco privato;
2) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a case unifamiliari con la prescrizioni di lotti non inferiori a 3.000 mq., escluse le zone agricole;
3) abitazioni inserite in fabbricati con cubatura superiore a 2000 metri cubi, su lotti nei quali la cubatura realizzata sia inferiore a 25 metri cubi v.p.p. per ogni 100mq di superfici e asservita;
4) abitazioni unifamiliari con piscina di almeno 80 mq. o di campi da tennis di sup. non inferiore a 650 mq.;
5) case composte di un o più vani costituenti unico alloggio padronale di superficie complessiva superiore a 200 mq. ( esclusi balconi – terrazze-
6) singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. ( esclusi sempre balconi-
7) abitazioni facenti parte e costituenti fabbricati esistenti su aree destinate a edilizia residenziale, quando il valore del terreno coperto e di pertinenza supera di 1 volta e mezza il costo della sola costruzione;
8) case o singole unità immobiliari che abbiano 4 caratteristiche , perciò almeno 5, tra quelle sottoelencate:
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a) con pareti rivestite di materiali per un’altezza sup. a 170 cm. di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato;
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