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Ultime novità 2014

APE e 65%

Raccolta F.A.Q. (Frequently Asked Questions) da Sito web CENED Aggiornamento 03/03/2014
FINLOMBARDA S.P.A., DIREZIONE ENERGIA - Via T. Taramelli n. 12, 20124 Milano 31


Se l’edificio è privo del generatore di calore occorre produrre l’APE?

No. Ai sensi del punto 9.6 della DGR VIII/8745, l'applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell'APE è esclusa quando l'edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell'impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento.


In quali casi è consentito predisporre un’auto dichiarazione (predisposta ai sensi dell’art.47 del dpr 445/2000), nella quale si comprovi l’esclusione dall’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei contratti di compravendita o di locazione?
Ai sensi della DGR IX/4416, punto 1, lettera "a", l’auto dichiarazione è prevista per le casistiche definite nel punto 9.6 della DGR VIII/8745, che prevede l’esclusione dall’obbligo di APE quando l’edificio, o la singola unità immobiliare, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.


L'obbligo di trasmissione è escluso anche allorché l'edificio o porzione di esso sia privo soltanto di uno dei sottosistemi dell'impianto termico (esempio: appartamento dotato di sistema di distribuzione ed emissione ma privo di caldaia)?
Se la "natura" del bene prevede di fatto l’installazione dell’impianto termico, anche qualora dovesse mancare uno dei sottosistemi necessari alla climatizzazione o al riscaldamento, condizione per la quale non sono dovute dotazione e allegazione dell’APE ai sensi del punto 9.6 della DGR VIII/8745, è fatto obbligo per il notaio inviare all’Organismo di accreditamento copia dell'atto di trasferimento.



 
 
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