Faq Enea - Studio Tecnico E Catastale - Arch.Borsani e Geom.Colombo

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Faq Enea

APE e 65%

Le risposte dell'Enea sulla detrazione fiscale del 65%


Benché le interpretazioni fiscali sulla detrazione del 55% siano normalmente demandate all'Agenzia delle Entrate, l'Enea è l'ente che ha avuto demandata dalla legge la funzione di esaminare la documentazione dal punto di vista tecnico.

- Riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11, 20, 42, 51;
- Coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq 15, 16, 27, 31, 33, 39, 44, 46, 47, 49;
- Pannelli solari (comma 346): faq 5, 8, 17, 19, 41, 47;
- Impianti termici (comma 347): faq 5, 9, 21, 29, 32, 36, 42;
- Motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35;
- Procedure e varie: faq 1, 2, 3, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 50.


Riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11, 20, 42, 51;

11. D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici". Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.

20. D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08 può usufruire della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato H del "decreto edifici". La documentazione da approntare è la seguente:
1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare);
2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA);
3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare all'ENEA).

42. D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell'indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R - Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c). utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

51. D - Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
R - Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell'allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l'art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto. Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio contenuto nell'art. 3 c. 3 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, sembra accettabile che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, possa considerare il potere calorifico pari a zero.


Coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq 15, 16, 27, 31, 33, 39, 44, 46, 47, 49;


15. D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

16. D - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

27. D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? É un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
R - L'errore nella tab. 3 della Finanziaria 2007 (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" erano stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") è stato corretto dall'art. 1 c. 23 della Finanziaria 2008 e l'art. 9-ter del DM 7/4/08 ha reso ora pienamente operativa la detrazione con decorrenza retroattiva dal 1/1/07.

31. D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti:
1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal DM 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi: la nuova trasmittanza deve essere dichiarata tramite le certificazioni dei singoli componenti - ossia profilati e vetri - rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare).
2) Nuova scheda informativa (o allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e inviare all'ENEA tramite l'apposito link sulla homepage). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc. ) non cambia la normativa precedente: occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08. Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
La sostituzione di persiane e scuri è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di trasmittanza da rispettare si riferiscono solo al telaio e al vetro senza considerare il contributo degli elementi accessori.

33. D - É agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato B del DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.

39. D - Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?
R - La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 "Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo" specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione "Per i tecnici" del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.
Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
- attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 attraverso le certificazioni dei singoli componenti, rilasciate dai produttori degli elementi (profilati e vetri), nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l'infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
- riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici di questo sito.

44. D - Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 non sono più gli stessi del 2007. Ha ragione?
R - Si. Il DM 11/3/08, disponibile sul nostro sito, ha pubblicato i nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli anni, tali valori diventano via via più restrittivi.

46. D - Dal 2008 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. Ma cosa si intende per "singole unità immobiliari"?
R - In assenza di una precisa definizione da parte dei Ministeri competenti, si deve ritenere che per "singola unità immobiliare" si intende una unità immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali.

47. D - Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare all'ENEA solo la nuova scheda informativa (allegato F). Al punto 5 "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
R - Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo dell'intervento più le spese professionali sempre che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti interventi (euro 109. 090).

49. D - Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
R - Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.



Pannelli solari (comma 346): faq 5, 8, 17, 19, 41, 47;


5. D - Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia è necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la qualificazione - da inviare all'ENEA - trae origine da un'altra legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale documentazione.

8. D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
R - Nel 2008 occorrono solo due documenti:
1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare).
2) Scheda informativa sull'intervento realizzato (da compilare a video e da inviare all'ENEA).
Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici".

17. D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. É corretta questa interpretazione?
R - La "circolare entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

19. D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
R - Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.

41. D - Sono un tecnico abilitato e con la presente si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del 55%, la produzione di un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
R - Nel 2007 la produzione di detta documentazione era obbligatoria anche se, in assenza di un impianto di riscaldamento o perfino di un involucro edilizio (es. piscine scoperte, campeggi, ecc. ), era impossibile compilare in maniera esaustiva detta documentazione. In questi casi, effettivamente, la redazione dell'attestato era inutile anche se, ad evitare possibili contestazioni, si suggeriva di redigerlo comunque, compilando esclusivamente le parti compilabili ed inviando copia all'ENEA. Per gli impianti realizzati dal 2008 l'attestato non è comunque più richiesto.

47. D - Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare all'ENEA solo la nuova scheda informativa (allegato F). Al punto 5 "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
R - Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo dell'intervento più le spese professionali sempre che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti interventi (euro 109. 090).

Impianti termici (comma 347): faq 5, 9, 20, 21, 29, 32, 36, 42;

5. D - Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia è necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la qualificazione - da inviare all'ENEA - trae origine da un'altra legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale documentazione.

9. D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
R - Occorrono tre documenti:
1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare).
2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile: la qualificazione energetica va riprodotta a video e inviata all'ENEA.
3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA).
Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".

20. D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08 può usufruire della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato H del "decreto edifici". La documentazione da approntare è la seguente:
1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare);
2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA);
3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare all'ENEA).

21. D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6. 4. 1. 13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.

29. D - Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2005 ma in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi si ritiene che l'intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.

32. D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

36. D - In una villa trifamiliare i proprietari di ciascuna unità immobiliare non hanno costituito un condominio. Volendo cambiare la caldaia centralizzata con una nuova a condensazione, occorre inviare un solo attestato di qualificazione energetica (allegato A) e una sola scheda informativa (allegato E) o tanti attestati e tante schede quanti sono i proprietari? Se è vera la prima ipotesi, chi è tenuto ad inviare la documentazione? In un secondo caso, invece, i proprietari vorrebbero procedere ad una riqualificazione globale dell'edificio ma gli impianti di riscaldamento sono autonomi. Quanti allegati A e E occorre predisporre?
R - In analogia con quanto stabilito per la richiesta di detrazione fiscale del 36%, si ritiene che in tutti i casi di lavori comuni in edifici privi di condominio sia sufficiente un solo allegato A se l'impianto di riscaldamento è centralizzato o tanti allegati A quanti sono gli impianti. É comunque sufficiente in tutti i casi un solo allegato E. L'invio all'ENEA può essere fatto da uno qualsiasi dei proprietari.

42. D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell'indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R - Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c). utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato.


Motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35;


22. D - Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici" (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.


35. D - Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" solo in caso di sostituzione totale o parziale di un impianto preesistente di climatizzazione invernale e purché la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall'allegato H dello stesso decreto.


Procedure e varie: faq 1, 2, 3, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 50.


1. D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.

2. D - Cosa occorre inviare all'ENEA e come?
R - La normativa 2008 impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori occorre inviare solo una copia dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto mentre la scheda informativa è stata modificata rispetto al 2007 ed ha preso il nome di allegato F. Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. Inoltre, dal 2008, occorrerà obbligatoriamente avvalersi per l'invio - tranne casi particolari in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA e per cui sarà ancora possibile inviare una raccomandata - della procedura guidata di compilazione e di invio informatico attraverso l'apposito sito internet disponibile dal 30/4/08.
Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").

3. D - Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
R - Tali allegati sono, appunto, allegati al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi" - che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione web raggiungibile dalla homepage di questo sito.

11. D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici". Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.

12. D - Nella ristrutturazione di una casa, posso approfittare della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione energetica?
R - Si, non c'è contrasto tra i due tipi di benefici. Ovviamente non sono cumulabili per lo stesso intervento.

14. D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.

23. D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.

24. D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l'efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
R - Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
- se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
- se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati "A" per quanti sono gli appartamenti ma un unico allegato E riferito al condominio.
b) Intervento su singolo appartamento:
- se l'impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato "A" adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "G" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato;
inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
- se l'impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.
Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 gli allegati A ed E non vengono più richiesti per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari. In questi casi, infatti, è necessario inviare solo l'allegato F.

25. D - Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.
R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 tale attestato non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari.
L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

28. D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
R - La risposta alla prima domanda è affermativa per quanto riguarda la prestazione di servizi e fino a concorrenza dell'importo della prestazione stessa per quanto riguarda la cessione di beni, qualora questi siano di valore significativo. Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.
Per i dettagli si veda la "circolare entrate" al paragrafo 9.

30. D - Il limite previsto di 30. 000, 60. 000 o 100. 000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.

34. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". É vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". É tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www. gsel. it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l'apposita guida.

37. D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. "

38. D - Ho inviato la documentazione all'ENEA ma non ho poi avuto riscontri. Come posso sapere se la mia documentazione è stata accettata e se potrò accedere alla detrazione?
R - Non è al momento previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Si ribadisce, tuttavia, che gli unici documenti da inviare sono l'attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa e che prova dell'avvenuto invio è la ricevuta postale della raccomandata o la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail in caso di invio informatico.

40. D - Devo compilare l'attestato di qualificazione energetica per l'intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (punto 28). Potete aiutarmi?
R - Normalmente, con il metodo semplificato di cui all'allegato G si calcola l'indice di prestazione energetica di cui al punto 29. Con le tabelle di cui all'allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice (punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto 28) si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume se l'edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.

43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica nel 2007 per i quali ho già versato un acconto lo scorso anno (2007). Ora sto completandoli (2008) e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella del 2007 o quella del 2008? E con la denuncia dei redditi del giugno 2008 posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato nel 2007 o posso portare in detrazione anche il saldo del 2008?
R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- per i lavori iniziati nel 2007 occorre far riferimento ai parametri tecnici validi per il 2007 (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa del 2008 che prevede solo l'invio telematico (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato nel 2007 potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi del giugno 2008, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento nel 2008 avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.

45. D - Ho letto che il DM 11/3/08 contenente le tabelle tecniche con i valori limite dell'indice di prestazione energetica e di trasmittanza da rispettare per il 2008 è andato in vigore il 3 aprile 2008, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. É così? E se si, i parametri tecnici da rispettare per i lavori effettuati dal 1° gennaio al 2 aprile sono quelli del 2007?
R - No, non è così. L'art. 1 c. 24 della Finanziaria 2008, in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce che, ai fini della proroga dell'agevolazione, gli indici di risparmio energetico devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro il 28 febbraio. Il decreto dell' 11/3/08 è pertanto attuativo della norma di proroga la quale può essere applicata solo rispettando questi nuovi indici: non vi sarebbe, infatti, copertura normativa per applicare alla norma di proroga gli indici di trasmittanza termica e di climatizzazione invernale stabiliti in relazione alla normativa vigente nel 2007. Se per l'entrata in vigore del decreto attuativo si applicasse il criterio della "vacatio legis" si dovrebbe affermare che l'art. 1, comma 20 della legge finanziaria per il 2008 entra in vigore non il 1° gennaio 2008 bensì 15 giorni dopo la pubblicazione in G. U. del decreto di attuazione, con l'effetto che gli interventi realizzati anteriormente non sarebbero agevolati. Non si può nemmeno parlare di efficacia retroattiva per una norma di attuazione poiché l'efficacia decorre da quando decorre la norma alla quale il decreto dà attuazione, nel caso in esame dal 1° gennaio 2008. A conferma di ciò, si tenga conto che anche per il 2007 il decreto che ha stabilito gli indici di risparmio energetico è del 19 febbraio 2007 ma produce effetti fin dal 1° gennaio del medesimo anno, data di entrata in vigore dei commi 344 e seguenti della legge finanziaria per il 2007.

48. D - Dal 2008 l'unico mezzo ammesso per inviare la documentazione all'ENEA, tranne casi particolari per i quali la complessità dei lavori realizzati non trovi adeguata descrizione negli schemi pubblicati, è tramite il sito web. Ma sul sito è presente, oltre alle schede informative, solo lo schema dell'attestato di qualificazione energetica. Io sono residente in Lombardia e soggetto quindi all'obbligo della certificazione energetica regionale. Come posso fare quindi ad inviarvi detta certificazione?
R - Lei non ci deve inviare la certificazione regionale che invece deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ma un attestato di qualificazione energetica secondo lo schema pubblicato sul sito inserendo i dati presenti sull'attestato di certificazione in suo possesso.

50. D - L'art. 18 c. 6 del D. Lgs. 115/08 prevede che, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 192/05, si applica l'allegato III dello stesso D. Lgs. 115/08 in materia di certificazione energetica degli edifici. Poiché tale allegato III impone l'uso delle norme UNI TS 11300 che stabiliscono un nuovo algoritmo per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici, si chiede se può essere ancora utilizzato il software "Docet" per redigere l'attestato di certificazione/qualificazione energetica.
R - Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI 11300 secondo quanto stabilito dall'allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall'art. 5 c. 3 del "Decreto edifici", ossia di fare riferimento all'allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l'allegato G al "Decreto edifici" e comunque, per una qualificazione energetica valida ai fini delle detrazioni fiscali, riteniamo che possa essere utilizzato anche il software "Docet".



Si consiglia di consultare le faq all'indirizzo: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
in quanto sono in continua evoluzione

 
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