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Documentazione che i venditori devono presentare
I venditori devono produrre i seguenti documenti:
Per le società occorrono i normali documenti che giustificano i poteri del legale rappresentante:
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Documenti per gli immobili
Per gli immobili occorre esibire anzitutto i documenti dai quali risulta la proprietà del venditore.
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E' importante che sia esibita anche la planimetria catastale dell'immobile e che corrisponda a quanto assentito dal punto di vista comunale:
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Per i fabbricati la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° settembre 1967, non occorrono le licenze precedenti a tale data, mentre servono tutte quelle successive
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E' opportuno che il compratore sia consapevole che, mentre il notaio può e deve garantire l'inesistenza di ipoteche, per quanto riguarda la regolarità urbanistica degli immobili il notaio può solo accertare se è stata rilasciata una licenza o concessione, ma non che l'immobile sia conforme ad esse.
In altre parole, è interesse dell'acquirente far controllare da un proprio tecnico di fiducia se di fatto il fabbricato è conforme alle licenze o concessioni rilasciate
All'amministratore del condominio: chiedere una dichiarazione scritta che il venditore ha saldato tutte le spese condominiali e che non ci sono residui. Inoltre è bene chiedere di vedere i verbali delle assemblee dell'anno in corso, per verificare che non siano stati deliberati lavori particolarmente costosi. Infatti, chi compra una casa in condominio diventa responsabile, insieme al vecchio proprietario, delle spese condominiali da questi dovute per l'anno in corso e per quello precedente alla vendita (art. 63, 2° comma disposizioni di attuazione del codice civile).
Leggere sempre il regolamento condominiale, per non trovarsi di fronte a brutte sorprese.
È importante verificare le disposizioni riguardanti la ripartizione delle spese e la presenza di specifici divieti o ammissioni di uso e di destinazione dell'immobile
Accertamento ipoteche
Il notaio provvede a controllare che sull'immobile venduto non ci siano ipoteche, pignoramenti o diritti di terzi in genere: quest'obbligo è insito nella funzione del notaio.
Compromesso:
Dalla stipula del compromesso nascono diritti ed obblighi tra le parti, che trovano il loro riconoscimento nell'art. 2932 c.c. In base a tale disposizione, infatti, qualora una delle parti obbligate a concludere il futuro contratto non adempia a questo obbligo, la controparte può ottenere dal giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso.
Nel compromesso vanno indicate chiaramente tutte le clausole che saranno poi contenute nell'atto del trasferimento vero è proprio (rogito notarile): le generalità complete delle parti; il prezzo di vendita dell'immobile; la descrizione dell'immobile quanto più accurata possibile con i relativi dati catastali aggiornati; prezzo e modalità di pagamento; la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria; la conformità dell'immobile alle disposizioni di legge e ai regolamenti urbanistici ed edilizi (condono edilizio compreso); tempi di consegna dell'immobile e la data entro la quale dovrà essere stipulato il rogito e il notaio incaricato a redigerlo.
Per i terreni (terreni agricoli, suoli edificatori, ecc...) occorre invece:
il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune in cui si trova l'immobile, l'eventuale frazionamento catastale, se si vende una porzione più piccola di quella acquistata