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65% FINO AL 31.12.2014
Sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Dal 1° gennaio 2014 la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Per le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica fino al 30 giugno 2014.
50% FINO AL 31.12.2013
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; anche sulle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Aggiornamento Luglio 2013 APE o ACE?
Nella Regione Lombardia cambia poco o nulla:
continua a valere e prevalere la norma locale e continuerà a chiamarsi ACE e non APE (Attestato di Prestazione Energetica).
La compilazione dell'attestato continuerà a rispondere al sistema di calcolo del CENED+.
Infine anche le sanzioni previste rimarranno le stesse.
Tutto queste norme derivano dall'art.17 del Dlgs 192/2005 in cui è previsto una specia di autonomia da parte della nostra regione.
Aggiornamento Dicembre 2011
La Regione Lombardia ha introdotto una grossa novità per gli inserzionisti che pubblicano annunci commerciali per immobili nel territorio:
Obblighi in materia di certificazione energetica.
Art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006
Dal giorno 1 gennaio 2012 entra in vigore l´obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli immobili oggetto di annunci commerciali per la vendita o per l'affitto. L´obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su siti web, giornali, cartelli, volantini, manifesti ....
Novembre 2011
Approvazione del nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica degli edifici
A decorrere dal 1° settembre 2011, l'ACE acquista efficacia con l'inserimento, nel sistema informativo regionale del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato.
Non sarà dunque più necessaria la notifica al Comune.
Le principali modifiche rispetto al "vecchio" modello di ACE riguardano:
•eliminazione nel box “Accettazione del Comune” del timbro per accettazione del Comune e del relativo logo presente nella prima pagina dell'ACE;
•sostituzione della dicitura “Numero di protocollo” con “Codice identificativo”;
•inserimento del Comune Catastale, dato fondamentale per identificare un immobile presso il Catasto e non sempre coincidente con il Comune Amministrativo;
•inserimento della dicitura “Installazione/sostituzione VMC” nel box riguardante i possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico.
55%
Il 31 dicembre di quest'anno scade la detrazione del 55% sui lavori del risparmio energetico.
36%
Le ultime 3 manovre finanziarie sono intervenute per semplificare la burocrazia:
niente più comunicazione alle Entrate prima di avviare il cantiere, né mandopera in fattura.
Dal 17 settembre è anche possibile negoziare il trasferimento dei bonus in caso di compravendite.
Sempre dalla stessa data chi ristruttura una casa è chiamato a fare i conti con la nuova Iva al 21%.
CIRCOLARE N. 39/E
1 Luglio 2010
Agenzia delle Entrate
Acquisto di un immobile da ristrutturare
D: Un contribuente acquista un immobile da adibire ad abitazione principale, stipulando un mutuo per acquisto, e dopo qualche mese, prima della variazione di residenza, apre una DIA comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente. Si chiede di sapere se la detrazione degli interessi pagati per il mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e, comunque, entro due anni dall'acquisto.
R: L'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la detraibilità, nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore a 4.000 euro, degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso. La medesima disposizione stabilisce che nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione
sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto, a condizione che la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.
Conformemente a quanto precisato con circolare 20 aprile 2005, n. 15 (punto 4.3), si deve ritenere che anche nel caso in esame sarà possibile beneficiare della detrazione
Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento
D: Un contribuente intende svolgere su un'abitazione regolarmente accatastata e dotata di impianto di riscaldamento lavori di riqualificazione energetica per migliorarne il livello di classe energetica.
Può fruire della detrazione del 55 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti?
R: La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico prevista dall'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti.
Con la circolare del 31 maggio 2007, n. 36/E è stato precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.
Conseguentemente: in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione"; in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione
spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di
riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344,
della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il
fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo,
pertanto, anche dell'ampliamento.
Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006, per i quali la detrazione è subordinata alle
caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei
singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si
realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione del 55 per cento, non
potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere
calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente.
Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato
nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione
proporzionale basato sulle quote millesimali.