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I.C.I.
ABOLIZIONE DELL’ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED IMMOBILI ASSIMILATI
A decorrere dall’anno 2008 sono escluse dall’ICI:
le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1 A8 A9) adibite ad abitazione principale,
intendendosi per tale quella in cui il contribuente ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica,
le pertinenze dell’abitazione principale, come sopra definita, intendendosi per tali i garage, box, posti auto, cantine, ecc. ,
purché ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione principale
le unità immobiliari ad uso abitativo (purché non di categoria A1 A8 A9) concesse dal possessore in comodato o uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse stabiliscono la propria residenza anagrafica (l’esclusione è valida a condizione di avere presentato apposita istanza al Comune).
ATTENZIONE: l’esenzione ICI non compete agli affini entro il 2° grado (suocero/a, genero, nuora, cognati),
i quali restano soggetti all’aliquota non agevolata, senza detrazione (vedi Risoluzione Ministero dell’Economia n. 1 del 4/3/2009).
L’agevolazione è valida a condizione di aver presentato apposita istanza al Comune.
le unità immobiliari (purché non di categoria A1 A8 A9) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che in tale immobile l’anziano o il disabile avesse avuto la residenza prima del ricovero, e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato (l’esclusione è valida a condizione di avere presentato apposita istanza al Comune)
l’unità immobiliare (purché non di categoria A1 A8 A9) del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel medesimo Comune ove è ubicata la casa coniugale
BASE IMPONIBILE
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).
Per i fabbricati, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite catastali i moltiplicatori seguenti:
Per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
Per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.)
Per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, ecc.) ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale (per i quali si utilizza il valore contabile);
Per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Attenzione! Si ricorda che a decorrere dal 1997 le rendite catastali dei fabbricati devono essere rivalutate del 5%.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, un moltiplicatore pari a 75.
Attenzione! Si ricorda che a decorrere dal 1997 i redditi dominicali dei terreni devono essere rivalutati del 25%.
SCADENZE
Acconto: Pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; in particolare, se il contribuente ha venduto o acquistato un immobile nei primi sei mesi dell'anno in corso,
entro il 16 giugno dovrà versare l’acconto ICI dovuto, commisurandolo ai dodicesimi di effettivo possesso.
Saldo: imposta dovuta per l’intero anno, calcolata con aliquote e detrazioni dell’anno in corso, dedotta la somma pagata in acconto.
dal 1° dicembre entro il 16 dicembre
Unica soluzione:oppure barrando le caselle SALDO e ACCONTO.
In tal caso vanno barrate le caselle “acconto” e “saldo” per il 100% dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 giugno
COME e DOVE PAGARE
Con BOLLETTINI POSTALI presso gli SPORTELLI POSTALI;
Oppure con modello F24 collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it Modulistica – modelli di versamento (F23-