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IMU
Si informa che, con Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013, il versamento dell'acconto IMU è stato sospeso per le seguenti categorie di immobili:
1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-
Conseguentemente gli immobili per cui è dovuto l'acconto da effettuare entro il 17 giugno 2013 sono:
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Per tali immobili l'acconto deve essere effettuato utilizzando le aliquote IMU dell'anno 2012, in misura pari al 50% dell'imposta annuale. Il saldo verrà effettuato entro il 16 dicembre 2013 utilizzando le aliquote nel frattempo deliberate per l'anno 2013.
Poiché le aliquote 2013 non sono ancora state deliberate non è possibile, in ogni caso, versare l'IMU 2013 in un'unica soluzione a giugno.
Si ricorda che la destinazione della quota Comune e quota Stato è stata modificata relativamente a:-
E' dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto.
L'imposta è determinata applicando al valore degli immobili le aliquote previste.
Fabbricati -
x 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso categoria A/10) -
x 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie C/3 -
x 80 per le categorie D/5 -
x 65 per la categoria D (esclusi i fabbricati di categoria D/5)
x 55 per i fabbricati di categoria C/1
Aree fabbricabili -
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Non ancora nota
MODALITA' DI VERSAMENTO
Acconto entro il 17 giugno 2013
I Codici Tributo per il versamento dell'IMU tramite modello F24, approvati con
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, sono i seguenti:
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