IVA agevolata - Studio Tecnico E Catastale - Arch.Borsani e Geom.Colombo

Vai ai contenuti

Menu principale:

IVA agevolata

Compravendita - IVA

IVA AGEVOLATA: 4, 10 o 20% ?


1. IVA NELLE COMPRAVENDITE

ABITAZIONE - Acquisto/costruzione/ricostruzione/ampliamento


IVA 4% per chi acquista con le agevolazioni cd: "prima casa":

1) la casa deve essere non di lusso;
2) l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente abbia o stabilisca entro i 18 mesi lapropria residenza.
Attenzione la casa non deve essere adibita ad abitazione principale, perciò è agevolata anche l’acquisto di una casa già locata o da locare;
3) l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente svolge la propria attività;
4) l’acquirente non deve essere titolare di altra casa idonea ad abitazione nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato;
5) l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote di comproprietà, in tutta la nazione, di diritti di proprietà, anche nuda o di diritti reali di godimento, su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;

IVA 4% per costruzione della prima casa


IVA 4% per vendita di case in costruzione


IVA 4% per ricostruzione


IVA 4% per ampliamento prima casa


IVA 4% per pertinenze

l’agevolazione dell’iva al 4% spetta anche per l’acquisto di alcune pertinenza, anche effettuate con atto separato, con il limite di una per ognuna di queste categorie:
1) rimessa o box ( cat. C/6);
2) tettoia o posto auto ( cat. C/7);
3) cantina o soffitta ( cat. C/2).

IVA 10% per gli atri casi di acquisto di abitazioni senza requisiti prima casa


IVA 10% per acquisti di edifici non abitativi

iva al 10% anche per immobili non abitativi inseriti in complessi con i requisiti Tupini ceduti da imprese costruttrici.

IVA 20%

case di lusso.

Acquisto di altri immobili

IVA 20% per gli immobili commerciali - industriali



2. BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI



Nelle costruzioni

IVA al 4%: la costruzione di fabbricati Legge Tupini resi a imprese che costruiscono immobili per la successiva rivendita (imprese edili)

IVA al 4%: prestazioni rese al proprietario di abitazione non di lusso e con requisiti di prima casa

IVA 4%: eliminazione delle barriere architettoniche

IVA al 10%: costruzioni di case non di lusso o di edifici legge Tupini quando sono effettuati per imprese non costruttrici e che non rivendono

IVA 10%. costruzione di abitazioni non di lusso

IVA al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzioni di edifici assimilati alla legge Tupini rese a qualsiasi soggetto od impresa di costruzione ( voce 39 parte II tabella A allegata Dpr 633/72)

IVA al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie: queste prestazioni sono normalmente soggette all’aliquota ordinaria del 20%, in alcuni casi si applica l’iva ridotta:

IVA al 10%: per le prestazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione effettuata su edifici a prevalente destinazione abitativa
L’iva del 10% però è da applicare solo in parte sulla prestazioni, se nelle stesse vi è compreso un bene significativo. Infatti per i beni significativi l’aliquota ridotta del 10% viene applicata solo sulla parte del valore del bene che corrisponde alla “mano d’opera” e cioè facendo un esempio:
esempio:
- mano d’opera euro 1.500,00
- costo caldaia euro 2.000,00
nella fattura si dovrà specificare ed applicare l’iva nel seguente modo:
- iva la 10% su tutta la mano d’opera e cioè 1.500,00
- iva al 10% sul costo della caldaia pari alla mano d’opera e cioè 1.500
- iva al 20% sul restante costo della caldaia e cioè 500,00

L’agevolazione di cui sopra con iva ridotta non si applica:
Alle prestazioni dei professionisti;
Beni significativi: come individuati da DM: 29.12.1999 in modo tassativo:
• Ascensori e montacarichi;
• Infissi interni ed esterni;
• Caldaie;
• Videocitofoni;
• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• Sanitari e rubinetterie da bagno;
• Impianti di sicurezza;
- IVA 10%: manutenzione straordinaria su edifici pubblici residenziali ad esclusione degli interventi su edilizia scolastica.
Per quanto riguarda i subappalti, l’iva a differenza degli altri casi, le prestazioni fra imprese sono soggette all’iva del 10%;
- IVA 20%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti;
- IVA 20%: su tutti gli altri immobili ed edifici non a destinazione abitativa.


Nel restauro e risanamento conservativo: interventi mirati alla conservazione degli edifici ed assicurare la loro funzionalità: es.consolidamento – ripristino e rinnovo di elementi costitutivi
gli interventi di restauro e risanamento conservativo godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’IVA ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea
- Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.
- IVA 20%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.



Nella ristrutturazione edilizia: interventi atti alla trasformazione di edifici che non portano comunque alla loro totale demolizione
es: eliminazione – sostituzione - ripristino di elementi costitutivi
gli interventi di ristrutturazione edilizia godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’IVA ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.
- Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.
- IVA 20%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.



Nella ristrutturazione urbanistica: interventi di sostituzione del tessuto urbanistico edilizio esistente
gli interventi di ristrutturazione urbanistica godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio
su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’IVA ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.
- IVA 20%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.






3. BENI

BENI o MATERIALI FINITI: beni finiti tutti quelli che sono necessari alla costruzione di immobili o alla loro ristrutturazione od altro che singolarmente non perdono la loro individualità e non devono costituire parti strutturali dell’opera o semplici ornamenti


Quali ad esempio: serramenti – radiatori – sanitari – bagni – materiali per gli impianti elettrici –
caldaie e termosifoni - ;

- Iva al 4%

- tutti gli acquisti di beni utilizzati per la costruzione di edifici non di lusso di cui alla legge Tupini anche effettuati da costruttori e non costruttori ( cioè anche in economia).
L'IVA al 10% si applica nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili residenziali.
Il regime agevolato non si può applicare nei seguenti casi:

ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- tutti gli acquisti per la costruzione di fabbricati rurali a destinazione abitativa .

- Iva al 10%:

- tutti gli acquisti effettuati per la costruzione di edifici assimilati ai fabbricati Tupini.
- gli acquisti per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- gli acquisti per ristrutturazioni – restauro e risanamento conservativo.
Sono soggetti all’aliquota ridotta sia che siano acquistati senza posa in opera o con posa in opera



L'IVA al 10% si applica nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili residenziali.
Il regime agevolato non si può applicare nei seguenti casi:

ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;


 
 
Cerca
Torna ai contenuti | Torna al menu