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IVA AGEVOLATA: 4, 10 o 20% ?
1. IVA NELLE COMPRAVENDITE
ABITAZIONE -
IVA 4% per chi acquista con le agevolazioni cd: "prima casa":
1) la casa deve essere non di lusso;
2) l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente abbia o stabilisca entro i 18 mesi lapropria residenza.
Attenzione la casa non deve essere adibita ad abitazione principale, perciò è agevolata anche l’acquisto di una casa già locata o da locare;
3) l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente svolge la propria attività;
4) l’acquirente non deve essere titolare di altra casa idonea ad abitazione nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato;
5) l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote di comproprietà, in tutta la nazione, di diritti di proprietà, anche nuda o di diritti reali di godimento, su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;
IVA 4% per costruzione della prima casa
IVA 4% per vendita di case in costruzione
IVA 4% per ricostruzione
IVA 4% per ampliamento prima casa
IVA 4% per pertinenze
l’agevolazione dell’iva al 4% spetta anche per l’acquisto di alcune pertinenza, anche effettuate con atto separato, con il limite di una per ognuna di queste categorie:
1) rimessa o box ( cat. C/6);
2) tettoia o posto auto ( cat. C/7);
3) cantina o soffitta ( cat. C/2).
IVA 10% per gli atri casi di acquisto di abitazioni senza requisiti prima casa
IVA 10% per acquisti di edifici non abitativi
iva al 10% anche per immobili non abitativi inseriti in complessi con i requisiti Tupini ceduti da imprese costruttrici.
IVA 20%
case di lusso.
Acquisto di altri immobili
IVA 20% per gli immobili commerciali -
2. BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
Nelle costruzioni
IVA al 4%: la costruzione di fabbricati Legge Tupini resi a imprese che costruiscono immobili per la successiva rivendita (imprese edili)
IVA al 4%: prestazioni rese al proprietario di abitazione non di lusso e con requisiti di prima casa
IVA 4%: eliminazione delle barriere architettoniche
IVA al 10%: costruzioni di case non di lusso o di edifici legge Tupini quando sono effettuati per imprese non costruttrici e che non rivendono
IVA 10%. costruzione di abitazioni non di lusso
IVA al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzioni di edifici assimilati alla legge Tupini rese a qualsiasi soggetto od impresa di costruzione ( voce 39 parte II tabella A allegata Dpr 633/72)
IVA al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie: queste prestazioni sono normalmente soggette all’aliquota ordinaria del 20%, in alcuni casi si applica l’iva ridotta:
IVA al 10%: per le prestazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione effettuata su edifici a prevalente destinazione abitativa
L’iva del 10% però è da applicare solo in parte sulla prestazioni, se nelle stesse vi è compreso un bene significativo. Infatti per i beni significativi l’aliquota ridotta del 10% viene applicata solo sulla parte del valore del bene che corrisponde alla “mano d’opera” e cioè facendo un esempio:
esempio:
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nella fattura si dovrà specificare ed applicare l’iva nel seguente modo:
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L’agevolazione di cui sopra con iva ridotta non si applica:
Alle prestazioni dei professionisti;
Beni significativi: come individuati da DM: 29.12.1999 in modo tassativo:
• Ascensori e montacarichi;
• Infissi interni ed esterni;
• Caldaie;
• Videocitofoni;
• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• Sanitari e rubinetterie da bagno;
• Impianti di sicurezza;
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Per quanto riguarda i subappalti, l’iva a differenza degli altri casi, le prestazioni fra imprese sono soggette all’iva del 10%;
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Nel restauro e risanamento conservativo: interventi mirati alla conservazione degli edifici ed assicurare la loro funzionalità: es.consolidamento – ripristino e rinnovo di elementi costitutivi
gli interventi di restauro e risanamento conservativo godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
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Nella ristrutturazione edilizia: interventi atti alla trasformazione di edifici che non portano comunque alla loro totale demolizione
es: eliminazione – sostituzione -
gli interventi di ristrutturazione edilizia godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
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Nella ristrutturazione urbanistica: interventi di sostituzione del tessuto urbanistico edilizio esistente
gli interventi di ristrutturazione urbanistica godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio
su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
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BENI o MATERIALI FINITI: beni finiti tutti quelli che sono necessari alla costruzione di immobili o alla loro ristrutturazione od altro che singolarmente non perdono la loro individualità e non devono costituire parti strutturali dell’opera o semplici ornamenti
Quali ad esempio: serramenti – radiatori – sanitari – bagni – materiali per gli impianti elettrici –
caldaie e termosifoni -
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L'IVA al 10% si applica nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili residenziali.
Il regime agevolato non si può applicare nei seguenti casi:
ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
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Sono soggetti all’aliquota ridotta sia che siano acquistati senza posa in opera o con posa in opera
Il regime agevolato non si può applicare nei seguenti casi:
ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;