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VENDITORE |
CASA DI LUSSO |
PRIMA CASA? |
IVA |
REGISTRO |
IPOTECARIA |
CATASTALE |
VALORE SU CUI SI CALCOLA |
PRIVATO |
NO |
SI |
NO |
3% |
168,00 |
168,00 |
CATASTALE |
PRIVATO |
NO |
NO |
NO |
7% |
2% |
1% |
CATASTALE |
IMPRESA NON COSTRUTTRICE O IMP.COSTR DOPO 5 ANNI |
NO |
SI |
NO |
3% |
168,00 |
168,00 |
CATASTALE |
IMPRESA NON COSTRUTTRICE O IMP.COSTR DOPO 5 ANNI |
NO |
NO |
NO |
7% |
2% |
1% |
CATASTALE |
IMPRESA COSTRUTTRICE ENTRO 5 ANNI |
NO |
SI |
4% |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
VALORE DICHIARATO |
IMPRESA COSTRUTTRICE ENTRO 5 ANNI |
NO |
NO |
10% |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
VALORE DICHIARATO |
IMPRESA COSTRUTTRICE ENTRO 5 ANNI |
SI |
NO |
21% |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
VALORE DICHIARATO |
COMPRAVENDITA DI APPARTAMENTO
Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l'imposta di successione e di donazione che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale
Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta
Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.
Per l'Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento.
Se l'unità abitativa è acquistata come "prima casa" si gode di agevolazione fiscale e si devono pagare le seguenti imposte:
-
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-
Se l'unità abitativa è acquistata come "seconda casa" si devono invece pagare le seguenti imposte:
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più precisamente:
Le imposte che colpiscono la compravendita immobiliare sono tutte a carico dell'acquirente (faceva eccezione l'Invim, abolita dalla finanziaria 2002).
Facciamo una breve panoramica, soffermandoci soprattutto sulle cessioni aventi per oggetto i
La precisazione e' importante ai fini dell'applicazione dell'iva, in particolare, per effetto delle novita' recentemente introdotte dal cosiddetto decreto Bersani (Decreto legge n. 223/2006 convertito nella Legge 248/2006).
Per l'acquisto della prima casa sono previste particolari aliquote agevolate al verificarsi di determinate condizioni.
Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate ad Iva, nel rogito le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:
• le modalità di pagamento (assegno, bonifico, eccetera) del corrispettivo;
• se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identifica-
gale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappre-
sentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione
al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale
Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.
Per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale come successivamente determinato a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.
Infatti, l'occultamento anche parziale del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:
• le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
• sarà dovuta una sanzione che va dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già versata.
L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Il predetto sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30 per cento dell'onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.
Sono escluse da tale previsione le cessioni di tutti gli immobili ad uso diverso da quello abitativo e loro pertinenze (terreni, negozi, uffici, eccetera).
Per chi decide di non avvalersi di tale opportunità, la tassazione continuerà ad essere applicata con le regole precedentemente previste e cioè con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene.
In tal caso, se l'ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi eventualmente dovuti) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso.
Come si determina il valore catastale
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) per i
seguenti coefficienti:
• 110 per la prima casa;
• 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
• 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
• 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
• 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente. Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.
LA BASE IMPONIBILE PER L'IVA
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti.
Se, però, per l'acquisto dell'immobile l'acquirente ha contratto un mutuo o ha chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
Relativamente a queste cessioni, le disposizioni consentono all'ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al "valore normale" del bene.
In presenza di mutuo o di finanziamento bancario l'ufficio è obbligato a considerare quale "valore normale" un importo pari alla somma erogata.
Cosa si intende per "valore normale"
"...il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi" (articolo 14 del DPR n. 633 del 1972).
È prevista la responsabilità solidale dell'acquirente con il venditore per il pagamento dell'imposta evasa, nonché delle relative sanzioni, negli atti di compravendita di immobili soggetti ad IVA, nell'ipotesi in cui il prezzo indicato in fattura sia diverso da quello effettivo.
In pratica, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e quindi nella relativa fattura, sia diverso da quello effettivo, l'acquirente -
Va precisato che la responsabilità solidale è prevista anche per gli acquirenti di immobili che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
L'acquirente privato può regolarizzare la violazione commessa, versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto.
Entro lo stesso termine, l'acquirente che ha regolarizzato la violazione deve presentare all'ufficio territorialmente competente copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.