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DONAZIONI
Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti sono soggetti ad imposizione.
Il sistema attuale prevede che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario.
Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.
Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
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ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.
Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
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In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.