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Interventi edilizi minori consistenti in opere di:
•manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 27.1 lett. b) L.R. 12/05;
•restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 27.1 lett. c) L.R. 12/05;
•eliminazione delle barriere architettoniche con l’esclusione di quelle opere ricomprese nell’art. 33.2 lett. b) della L.R. 12/05;
•realizzazione di recinzioni e cancellate;
•realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
•realizzazione di impianti tecnologici di servizio;
•costruzione di parcheggi pertinenziali;
•esecuzione di scavi che non riguardino cave o torbiere;
•arredo urbano;
•istallazione di manufatti provvisori su suolo privato.
Per questi tipi di intervento occorre presentare denuncia di inizio attività (ex regime autorizzatorio) art. 41 LR 12/05 o richiedere permesso di costruire (ex autorizzazione edilizia) art. 33 LR 12/05.
In caso sia prevista l’esecuzione di opere in cemento armato va presentata denuncia (ai sensi dall’art. 65 del DPR 380/01) redatta da un tecnico abilitato.
Interventi edilizi maggiori consistenti in opere di:
•nuova edificazione;
•ampliamento;
•ristrutturazione;
•recupero abitativo di sottotetto.
Per questi tipi di intervento occorre presentare denuncia di inizio attività (ex regime concessorio) art. 41 LR 12/05 (c.d. DIA onerosa o SuperDIA) o richiedere permesso di costruire (ex concessione edilizia) art. 33 LR 12/05.
MAGGIO 2010
Entrata in vigore del nuovo articolo 6 del D.P.R. 380/2001 (26/05/2010), modificato dall’art. 5 della L. 73/2010.
Tale normativa amplia l’elenco delle opere e degli interventi che non necessitano di permesso di costruire o denuncia di inizio attività:
Attività edilizia libera
Il nuovo Articolo 6 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 5 della L. 73/2010 (entrata in vigore dal 26/05/2010), amplia l’elenco delle opere e degli interventi classificati come attività edilizia libera, che non necessitano di Permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività.
Tre sono le fattispecie di "attività edilizia libera" che vengono a configurarsi ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001:
1) interventi che possono essere eseguiti senza formalità alcuna ( comma 1, lettere a, b, c, d, e );
2) interventi di manutenzione straordinaria di cui all’ art. 3, comma 1, lettera b, D.P.R. 380/01 (*) ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Per i suddetti interventi è necessaria una comunicazione di inizio dei lavori da parte dell’interessato, la quale deve altresì comprendere: -
Sono considerati interventi di "manutenzione straordinaria": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
3) interventi per i quali è necessaria la comunicazione di inizio dei lavori da parte dell’i nteressato, integrata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore ( comma 2, lettere b,c, d, e).
L'AVVENTO DELLA: SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Il proprietario di un immobile, che intenda eseguire dei lavori di ristrutturazione edilizia, prima di dare l'avvio alle opere, deve presentare al Comune una Scia – Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La Scia è stata introdotta dalla legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010.
Precedentemente, con la Dia, era necessario attendere 30 giorni, prima di iniziare i lavori. Con la Scia, invece, i lavori possono cominciare subito, cioè dal giorno della sua presentazione al Comune.
Si può ricorrere alla Scia anche quando sono presenti dei vincoli -
La Scia deve essere corredata dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, accompagnate da tutti gli elaborati tecnici, per consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. L'amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti di divieto o rimozione.
Quando si applica la Scia
La Scia si applica a tutti quegli interventi che, per la normativa statale, erano precedentemente soggetti a Dia, ovvero:
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
varianti a permessi di costruire.
Come regola generale, sono soggetti a Scia tutti quei lavori che non rientrano in una delle seguenti categorie:
interventi liberi (senza formalità);
lavori leciti previa "comunicazione";
interenti soggetti a permesso di costruire;
interventi soggetti a superDia.
Per un elenco completo dei vari tipi di intervento, con le relative procedure, si veda l'approfondimento in pdf.
Come fare
La Scia va presentata al Comune dove si trova l'immobile oggetto dei lavori, dal proprietario dell'immobile o altra persona avente titolo per farlo, attraverso i tecnici abilitati alla progettazione: ingegneri, architetti o geometri (ma solo per opere di modeste dimensioni).
La segnalazione al Comune va corredata da tutta la documentazione necessaria all'Amministrazione comunale a verificare che sussistano i presupposti necessari, ovvero:
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà;
attestazioni ed asseverazioni dei tecnici abilitati;
dichiarazioni di conformità, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale (es.: regolamenti);
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Eventuali elementi di falsità, nelle dichiarazioni o attestazioni, sono puniti con la reclusione a 1 a 3 anni.
I lavori possono cominciare dalla data di presentazione della Scia. Se sono presenti dei vincoli, bisogna invece aspettare che arrivi l'autorizzazione dell'ente competente alla tutela del vincolo (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune, Parco, ecc.).
La procedura
Il Comune ha 60 giorni a disposizione. Se, in quell'arco di tempo, l'Ente accerta la mancanza di conformità alla legge o ai regolamenti, adotta "motivati" provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, oltre che di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi.
Per evitare lo stop ai lavori o la rimozione dei manufatti, il proprietario deve conformare le opere alla normativa vigente, se ciò è possibile, entro un termine fissato dal Comune, che è in ogni caso superiore a 30 giorni.
Passati 60 giorni dalla presentazione della Scia, il Comune può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.