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MOLTIPLICATORI CATASTALI
Siamo in Italia e naturalmente per il calcolo del valore catastale si applicano coefficienti diversi in base alla finalità del calcolo
Nel concreto, quindi, si ha il seguente panorama di «basi imponibili» a seconda della situazione:
a) imposta di registro per locazioni ma anche atti traslativi aventi ad oggetto tutti gli immobili diversi dalla «prima casa»:
il «valore catastale» si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5% per i fabbricati) e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti di cui al Dm del 14 dicembre 1991 aumentati del 20 per cento.
Semplificando, per queste locazioni si ottiene il seguente quadro di riferimento:
1) per i terreni, si moltiplica il reddito dominicale (non rivalutato) per 112,50;
2) per i fabbricati C/1 ed E, si moltiplica la rendita catastale per 42,84;
3) per i fabbricati A/10 e D, si moltiplica la rendita catastale per 63;
4) per tutti gli altri fabbricati (quindi per le abitazioni), si moltiplica la rendita catastale per 126;
b) imposta di registro per locazioni e gli atti traslativi aventi invece a oggetto la «prima casa», anche qualora questa, appunto, venga data in locazione:
il «valore catastale» si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione del 5% e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti di cui al Dm del 14 dicembre 1991 rivalutati però solo del 10 per cento;
semplificando, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 115,50;
c) Irpef derivante da locazione (ma anche Iva per gli atti traslativi):
la valutazione automatica si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5% per i fabbricati) e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i soliti moltiplicatori di cui al Dm del 14 dicembre 1991;
semplificando, si ottiene il seguente quadro di riferimento:
1) per i fabbricati C/1 ed E, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 35,70;
2) per i fabbricati A/10 e D, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 52,50;
3) per tutti gli altri fabbricati e quindi per le abitazioni, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 105.
ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI
I proprietari hanno l'obbligo di denunciare, all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee per l'uso a cui sono destinate.
Attualmente con la procedura informatica DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) il contribuente stesso, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.
L'ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale, entro 60 giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.