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AGGIORNAMENTO CATASTALE DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
(Agenzia del Territorio, circolare n.1/T/2006 del 3/1/06)
Con la Circolare n.1/T/2006 del 3 gennaio 2006, l’Agenzia del Territorio ha fornito nuovi ed ulteriori chiarimenti sulla procedura relativa all’aggiornamento catastale delle singole unità immobiliari non dichiarate in catasto, o non più coerenti con i classamenti catastali.
Come noto, nell’ambito della lotta al sommerso nel settore immobiliare, la legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha previsto, tra l’altro, la possibilità per i Comuni di richiedere, direttamente ai titolari di diritti reali su singoli immobili, i relativi atti di aggiornamento catastale, qualora gli stessi non siano stati dichiarati in catasto o comunque non siano coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (art.1, commi 336-
Al riguardo, conformemente a quanto già precisato con Provvedimento del 16 febbraio 2005 e con la Circolare n.10/T/2005 l’Agenzia del territorio, con ques’ultima Circolare n.1/T/2006, chiarisce ulteriormente quali sono gli interventi eseguiti sugli immobili che comportano l’obbligo di un aggiornamento catastale dello stesso, in quanto influenti sulla relativa redditività.
In particolare, per le singole unità immobiliari assumono rilevanza:
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Esempi:
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Per quanto riguarda i fabbricati, invece, risultano rilevanti:
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Gli interventi eseguiti devono aver comportato un incremento di valore (e, quindi, della redditività) dell’unità immobiliare non inferiore al 15% (soglia stabilita con il citato Provvedimento del 16 febbraio 2005).
Diversamente, non comportano l’obbligo di un aggiornamento catastale (in quanto di norma ininfluenti sul classamento e sulla rendita):
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Si ricorda, infine, che con la precedente Circolare n.10/T/2005 l’Agenzia del Territorio, relativamente alla procedura, ha già avuto modo di precisare che:
1. il Comune deve notificare ai titolari di diritti reali sugli immobili interessati la richiesta di aggiornamento degli atti catastali, dandone comunicazione agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (da segnalare che alcuni Comuni inoltrano ai soggetti interessati un primo “avviso bonario”, ossia una richiesta informale di adempimento). Al riguardo è stato precisato che i destinatari della notifica sono i possessori delle unità immobiliari autonome o gli amministratori in caso di unità di uso condominiale;
2. i soggetti destinatari della richiesta sono tenuti a presentare, entro i successivi 90 giorni, un atto di aggiornamento catastale redatto da un professionista abilitato (con la procedura Docfa, secondo le modalità dettate dal D.M. 701/1994). Se l’atto di aggiornamento è stato già presentato, è necessario comunicare tale circostanza al Comune e all’ufficio provinciale competente dell’Agenzia del Territorio prima dello scadere dei 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ente locale;
3. gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio verificano, con carattere prioritario rispetto agli ordinari accertamenti, le rendite catastali proposte dai soggetti interessati nell’ambito della procedura di aggiornamento, potendo convalidare le stesse oppure rettificarle;
4. al termine della verifica, i medesimi uffici provvedono:
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Si evidenzia che, nell’ipotesi in cui i destinatari della richiesta di aggiornamento notificata dal Comune non adempiano alla stessa nei successivi 90 giorni, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono all’aggiornamento d’ufficio, sulla base della documentazione prodotta dal Comune richiedente. In questo caso, al termine della procedura, i medesimi uffici provvedono all’applicazione delle sanzioni per tardiva presentazione, al recupero dei tributi, degli interessi e delle spese sostenute, ed alla notifica della rendita attribuita unitamente agli altri elementi censuari.
Il Dl 78/2010 ha stabilito, all'articolo 19, che daL 01 LUGLIO 2010 nel rogito ci saranno una serie di dati da verificare e dichiarazioni da rendere, ma nella pratica, questi adempimenti sono solo formali
Il problema, nasce dalla legge 47/85, che imponeva di registrare al catasto tutte le opere interne condonate.
Per ridurre le pratiche (allora non informatizzate) il catasto aveva stabilito che le variazioni che non provocavano cambiamenti della rendita catastale non andavano denunciate.
Così molte opere interne che non creavano nuovi vani o passaggi di categoria e classe restavano legittimamente non segnalate nella planimetria: spostamenti di porte, abbattimento di un tramezzo, apertura di finestre, soppalchi, ampliamenti o restringimenti di stanze e corridoi.
Un bel problema oggi, perché il Dl impone ai venditori in sede di rogito, di dichiarare la perfetta rispondenza allo stato di fatto della planimetria.
Con la Circolare n.2/2010 del 9 Luglio 2010, l’Agenzia del Territorio ha fornito nuovi ed ulteriori chiarimenti sulla procedura relativa all’aggiornamento catastale delle singole unità immobiliari non dichiarate in catasto, o non più coerenti con i classamenti catastali:
in pratica viene abrogato il concetto di non "ricevibilità", da parte dell'Agenzia del Territorio di planimetrie recanti variazioni non incidenti sulla rendita catastale